VACCINI OBBLIGATORI E DANNI ALLA SALUTE: RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO EX LEGE N. 210/1992

8a285f28_user • 27 gennaio 2025

sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 31191 del 5 dicembre 2024

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 31191 del 5 dicembre 2024 , chiarisce importanti aspetti relativi ai giudizi promossi nei confronti del Ministero della Salute per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, che tutela i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. In particolare, la decisione offre linee guida sul tema della valutazione del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia insorta.

Principi stabiliti:

1. Valorizzazione delle risultanze amministrative:

• Il giudice di merito può e deve tener conto degli accertamenti svolti dalla commissione medica ospedaliera nell’ambito del procedimento amministrativo, considerandoli come elementi rilevanti ai fini della verifica del nesso causale.

2. Indagine autonoma del giudice di merito:

• Il giudice, qualora lo ritenga necessario, può approfondire ulteriormente il collegamento eziologico tra la vaccinazione e il danno alla salute mediante una consulenza tecnica d’ufficio (CTU).

• In tal caso, la decisione può essere fondata sui risultati della CTU, purché il ragionamento del giudice sia adeguatamente motivato.

3. Controllo della Cassazione:

• Le scelte del giudice di merito, ove si basino su una valutazione delle prove e sull’esito di una CTU, possono essere sindacate in sede di legittimità sotto due profili:

• Omesso esame di un fatto decisivo e controverso: qualora il giudice non abbia adeguatamente considerato un elemento storico rilevante che avrebbe potuto condurre a una diversa soluzione.

• Errori di diritto: in caso di errata applicazione della regola di causalità civilistica o di violazione di principi giuridici.

Rilevanza pratica:

Questa sentenza rafforza l’importanza del rapporto tra il giudizio amministrativo e quello civile nell’ambito delle richieste di indennizzo ex lege n. 210 del 1992. Pur riconoscendo il peso delle risultanze amministrative, sottolinea il dovere del giudice di merito di verificare l’esistenza del nesso causale anche in autonomia, garantendo una tutela più ampia e approfondita del diritto alla salute dei cittadini danneggiati.

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