Nullità del Contratto di credito al consumo e violazione della valutazione del merito creditizio

8a285f28_user • 3 febbraio 2025

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 gennaio 2024, pronunciata nella causa C‑755/22

la Corte ha valutato conforme al diritto dell’Unione sanzionare l’errata valutazione del merito creditizio con la nullità del contratto di credito, e ciò anche nel caso in cui il contratto sia già stato integralmente eseguito dalle parti, e il consumatore non abbia subito alcuna conseguenza pregiudizievole per effetto di tale violazione.


La Corte, preliminarmente, ricorda che l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’art. 8 della Direttiva (UE) 2008/48, mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, e contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di detta direttiva.

Autore: 8a285f28_user 16 maggio 2025
Se l’ordine di esibizione ex art 210 cpc è chiesto in dipendenza dell’inadempimento dell’obbligazione di ri-consegna sancito dal quarto comma dell’art. 119 del TUB, se è proiezione di quell’inadempimento, esso non potrà che essere esteso e circoscritto solo e soltanto alla documentazione [infra decennale] ivi considerata.
Autore: 8a285f28_user 29 aprile 2025
Autore: 8a285f28_user 29 aprile 2025
Obbligazioni e contratti; Compravendita ; Successioni ; Accettazione di eredità; Preliminare
Autore: 8a285f28_user 8 marzo 2025
Pegno e ipoteca: l’eccesso di garanzie bancarie nel mutuo. Cassazione Civile, sez. III, 5 aprile 2016, n. 6533.“il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l’iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l’importo dei crediti iscritti pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore”.
Autore: 8a285f28_user 27 febbraio 2025
In tema di mediazione immobiliare, per il riconoscimento del diritto alla provvigione è necessario dimostrare che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso di causalità adeguata. Il fatto che il mediatore abbia messo in relazione le parti non è sufficiente se l'affare è concluso per iniziative nuove e indipendenti. Ai fini dell'insorgenza del diritto alla provvigione ex art. 1755 , comma 1, c.c., l'aver messo le parti in relazione tra loro non è di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza. 
Autore: 8a285f28_user 23 febbraio 2025
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Autore: 8a285f28_user 23 febbraio 2025
Autore: 8a285f28_user 14 febbraio 2025
Chi chiede l'annullamento di un'aggiudicazione di un appalto pubblico può chiedere la tutela in forma specifica(aggiudicazione o subentro nel contratto) o risarcimento per equivalente. Per chiedere il risarcimento, la concorrente danneggiata deve dimostrare che si sarebbe aggiudicata l'appalto il danno curriculare deve essere rigorosamente provato.Per il danno da "distrazione delle maestranze occorre dimostrare la perdita di utili in algti cantierei per evitare duplicazioni di voci risarcitorie.
Autore: 8a285f28_user 14 febbraio 2025
Nell'ambito di tutte le "opposizioni esecutive" la tardiva iscrizione della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 cpc.
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