Accessione ex art 936 cc - indennizzo - prescrizione
Cass. civ., sez. II, ord.,12 novembre 2024, n. 29134
La Cassazione ribadisce che l’art. 936 c.c. non deroga al principio dell’accessione: il proprietario del suolo acquista automaticamente la proprietà delle costruzioni realizzate da terzi con materiali propri. Il terzo costruttore non può mai acquisire la proprietà del suolo sul quale ha edificato, ma può solo vantare, ricorrendone i presupposti, un diritto all’indennizzo. Con riguardo al diritto all’indennizzo e i suoi presupposti, si precisa che l’indennizzo è dovuto quando (i) le opere sono state realizzate a scienza e senza opposizione del proprietario, e il costruttore era in buona fede. I n questi casi, il proprietario perde il diritto di chiedere la rimozione (c.d. ius tollendi) ed è obbligato a corrispondere l’indennizzo. Il punto cruciale della decisione riguarda l’individuazione del momento in cui sorge il diritto all’indennizzo. La Corte chiarisce che questo coincide con il momento in cui il proprietario non può più esercitare lo ius tollendi, e vale a dire allo scadere dei sei mesi dalla conoscenza delle opere, ovvero immediatamente, in caso di sua consapevolezza e non opposizione. Infine, dal punto di vista della prescrizione, la stessa decorre non dal rilascio del bene, ma dal momento in cui il proprietario non può più esercitare lo ius tollendi.




